Sì, è una disposizione fortemente voluta dal ministro Brunetta, si parlava anche di indicare nelle norme statuarie di sottoporre il bilancio preventivo all'assemblea dell'ente no profit entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, cosa prima obblicatoria a imprese e cooperative, mai poi non sono stati chiari a riguardo, cmq riposto dal web:
La circolare 12 dell'Agenzia delle Entrate, pubblicata il 9 aprile 2009, approfondisce dettagliatamente quanto previsto dall'Art. 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in tema di requisiti per l'accesso alle disposizioni di favore previste per Enti Associativi e Onlus.
Sintetizziamo di seguito i principali contenuti della circolare:
Enti tenuti alla comunicazione
L'art. 30 del decreto anti-crisi prevede, per Enti associativi e Onlus, 'l?onere di comunicare all?Agenzia delle entrate dati e notizie rilevanti ai fini fiscali'.
Come sottolinea la circolare dell'Agenzia 'L?intento della norma è quello di acquisire una più ampia informazione e conoscenza del mondo associativo e dei soggetti assimilati sotto il profilo fiscale con l?obiettivo primario di tutelare le vere forme associazionistiche incentivate dal legislatore fiscale e, conseguentemente, di isolare e contrastare l?uso distorto dello strumento associazionistico suscettibile di intralciare - tra l?altro ? la libertà di concorrenza tra gli operatori commerciali.'
L?onere della presentazione del modello di comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali è obbligatorio per tutti gli enti di tipo associativo che fruiscono della detassazione delle quote associative ovvero dei contributi o dei corrispettivi prevista dagli articoli 148 del TUIR e 4 del DPR n. 633.
Enti esenti dalla comunicazione
Risultano esonerati dall'obbligo:
* le associazioni pro-loco che optano per l?applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 (sempre che, nel periodo di imposta precedente, abbiano esercitato attività commerciali, conseguendo proventi di ammontare non superiore a 250.000 euro);
* gli enti sportivi dilettantistici iscritti nel registro del CONI che non svolgono attività commerciale (cioè che non effettuano cessioni di beni - ad es. somministrazione di alimenti e bevande, vendita di materiali sportivi e gadget pubblicitari - e prestazioni di servizi - es. prestazioni pubblicitarie, sponsorizzazioni - rilevanti ai fini dell?IVA e delle imposte sui redditi)
* le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all?art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995.
Norme in materia di Onlus
L'art.30, al comma 5, interviene sui requisiti richiesti alle organizzazioni di volontariato per l?acquisizione della qualifica di ONLUS di diritto previsti dal decreto legislativo 460/97 sottolineando che "non possono assumere la qualifica di Onlus di diritto se svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali e pertanto anche per loro scatta l'obbligo di comunicazione delle notizie rilevanti ai fini del controllo fiscale".
In sostanza, in base alla disposizione in esame, l?Agenzia delle entrate esercita l?autonoma attività di controllo anche sulle organizzazioni iscritte negli appositi registri del volontariato al fine di accertare l?eventuale svolgimento di attività commerciali diverse da quelle elencate dal decreto del 25 maggio 1995 e, conseguentemente, la spettanza o meno delle agevolazioni fiscali.
Inoltre, sempre il decreto anti-crisi ha stabilito nuove regole in favore delle Onlus in tema di beneficenza e di imposta catastale. La circolare, in particolare, spiega che "rientra nella beneficenza", quale settore d'attività in cui possono operare le Onlus, oltre all'"attività di erogazione gratuita in denaro o in natura" a favore degli indigenti, anche quella di "erogazione gratuita di somme di denaro provenienti dalla gestione patrimoniale della Onlus" o da campagne di raccolta di donazioni, "a favore di enti che presentino i requisiti stabiliti dallo stesso decreto anti-crisi".
Modalità di comunicazione
La comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali deve essere effettuata, ai sensi del comma 1 dell?art. 30 in commento, compilando l?apposito modello, approvato con provvedimento del Direttore dell?Agenzia delle entrate, che deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica.