Cosa sono i Cookie?
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall’utente inviano al suo terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente. Nel corso della navigazione su un sito, l’utente può ricevere sul suo terminale anche cookie che vengono inviati da siti o da web server diversi (c.d. “terze parti”), sui quali possono risiedere alcuni elementi (quali, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito che lo stesso sta visitando.
I cookie, solitamente presenti nei browser degli utenti in numero molto elevato e a volte anche con caratteristiche di ampia persistenza temporale, sono usati per differenti finalità: esecuzione di autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni, memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al server, ecc.
Quali sono le principali tipologie di cookie?
Le due macro-categorie individuate dal Garante della Privacy sono: cookie “tecnici” e cookie “di profilazione”.
I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di “effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell’informazione esplicitamente richiesto dall’abbonato o dall’utente a erogare tale servizio” (cfr. art. 122, comma 1, del Codice Privacy).
Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito web. Possono essere suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate); cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso; cookie di funzionalità, che permettono all’utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l’acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso. Per l’installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti.
I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all’utente e vengono utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito della navigazione in rete. In ragione della particolare invasività che tali dispositivi possono avere nell’ambito della sfera privata degli utenti, la normativa europea e italiana prevede che l’utente debba essere adeguatamente informato sull’uso degli stessi ed esprimere così il proprio valido consenso. Ad essi si riferisce l’art. 122 del Codice Privacy laddove prevede che “l’archiviazione delle informazioni nell’apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l’accesso a informazioni già archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o l’utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con le modalità semplificate di cui all’articolo 13 Codice Privacy, comma 3″.
Session e Persistent cookie
I Session cookie, che contengono l’informazione che viene utilizzata nella tua sessione corrente del browser. Questi cookie vengono automaticamente cancellati quando chiudi il browser. Nulla viene conservato sul tuo computer oltre il tempo di utilizzazione del sito.
I Persistent cookie, che vengono utilizzati per mantenere l’informazione che viene utilizzata nel periodo tra un accesso e l’altro al sito web, o utilizzati per finalità tecniche e per migliorare la navigazione sul sito. Questo dato permette ai siti di riconoscere che sei utente o visitatore già noto e si adatta di conseguenza. I cookie “persistenti” hanno una durata che viene fissata dal sito web e che può variare da pochi minuti a diversi anni.
Cookie di prima parte e di terze parti
Occorre tenere conto del differente soggetto che installa i cookie sul terminale dell’utente, a seconda che si tratti dello stesso gestore del sito che l’utente sta visitando (che può essere sinteticamente indicato come “editore”) o di un sito diverso che installa cookie per il tramite del primo (c.d. “terze parti”).
I cookie di prima parte sono creati e leggibili dal sito che li ha creati. I cookie di terze parti, invece, sono creati e leggibili da domini esterni al sito ed i cui dati sono conservati presso il soggetto terzo.
Al link www.youronlinechoices.com troverai informazioni su come funziona la pubblicità comportamentale e molte informazioni sui cookie oltre alle tappe da seguire per proteggere la privacy su internet.
Quali cookie utilizza il presente sito web, quali sono le loro principali caratteristiche e come negare il consenso a ciascuno dei cookie di profilazione
Il presente sito web può inviare all’utente i cookie di seguito indicati e brevemente descritti, per le finalità di seguito precisate.
Cookie di prima parte:
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Commenti
Grazie mille
per la legge italiana, un documento (specie se firmato, come la dichiarazione sostitutiva) è valido se faxato ma non se è scansionato. Quindi per evitare spiacevoli problemi, meglio farvi inviare i documenti per fax o chiedere al diretto interessato di venire a portarvi i documenti firmati di persona.
Graziee buon lavoro, che so che sarà tanto!!
noi abbiamo spedito tramite postacelere ma non è previsto avviso di ricevimento, solo la tracciabilità sul sito, vabene comunque?
@mari_mari Va bene purchè arrivi entro i termini previsti dal bando
Marco
2-l'indirizzo del destinatario è da inserire anche se si sceglie la consegna a mano del plico?
Per favore inserite l'indirizzo del destinatario anche se consegnate a mano.
Marco
@ Blu. Sì puoi delegare la consegna.
di apposita fideiussione di pari importo rilasciata da banche, assicurazioni o da intermediari finanziari iscritti negli elenchi etc. etc." E' una procedura che si segue per qualunque finanziamento pubblico. Rivolgendoti ad una banca, una assicurazione o un intermediario finanziario potrai ricevere informazioni su costi e modalità.
se per firma digitale intendi una scansione della firma la risposta è no, non ha valore legale. serve una firma in originale o un fax dell'originale firmato.
noi abbiamo spedito ieri entro le 12 con pacco celere 1 plus e quindi oggi dovrebbe essere lì.
ma se domani mattina consegnano e voi siete chiusi perchè è sabato il pacco dove finirà?
la Regione ha un servizio che riceve posta, assegna una data di ricezione e poi la smista ai diversi uffici. Tranquilli, è un sistema già sperimentato la volta precedente e nessun plico è andato perso.
@ mar_b,
nei contratti e negli atti verso la pubblica amministrazione la legge regola l'uso della c.d. firma digitale e in entrambi i casi non sono valide le firma scansionate e incollate sui documenti mentre i fax sì. Detto questo, l'uso delle firme scansionate si va diffondendo per le comunicazioni informali e le lettere di partnership non sono certo dei contratti (perchè voi come soggetto giuridico non esistete ancora) per cui non è un caso di estremo formalismo ma resta il fatto che sarebbe meglio seguire le regole in modo scrupoloso.
PS
non sono marco! ;-)
grazie della segnalazione anche se ci sembra che il tema trattato sia un altro. Forse siamo stati poco chiari (data l'ora della risposta : ) per cui precisiamo meglio.
Il punto è il valore di una lettera - prodotta da un ente pubblico o privato - nella quale venga incollata l'immagine scansionata di una firma. Questo sistema risulta particolarmente pratico perché permette di inviare un file "firmato" via email e viene usato sempre più spesso per le corrispondenze ma - per ovvi motivi - non ha valore legale. Proprio per ovviare al problema è stata inventata la firma digitale che si basa su un sistema di password etc. etc.
Diverso è se la stessa lettera - cartacea e firmata - per essere trasferita a distanza, viene spedita per posta o inviata per fax. Il fax come sistema di trasmissione dei documenti deve essere accettato dalla PA e viene comunemente utilizzato nelle relazioni tra privati. Come ribadito più volte sia nel forum che per e-mail, nel caso delle partnership - che "dovranno essere attestate da documenti sottoscritti dai rappresentanti legali dell’ente/organ izzazione partner" (art. 3) sarebbe decisamente meglio utilizzare questo sistema perché dà maggiori garanzie formali e mette noi e voi al riparo da ogni problema. Tutto qui.
un chiarimento: ma se è stata predisposta una lettera di partnership che è stata firmata dal partner (realmente non virtualmente) poi inviata via fax al nostro gruppo, che l'ha stampata controfirmata ed inserita nel plico da consegnare in regione... ci sono problemi?
Grazie
@John: il bando indicava chiaramente che le due buste (A e B) andavano inserite in una terza busta intestata nelle modalità indicate all'art. 7. A questo punto comunque sarà la Commissione a decidere sull'ammissibil ità di tutte le domande
Marco
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