La legittima difesa è una causa di giustificazione prevista dal codice penale del 1930 all’art. 52: “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui da un pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionale all’offesa.”
La scriminante è ispirata al brocardo latino “vim vi repellere licet” e la ratio va individuata nella prevalenza attribuita all’interesse ingiustamente aggredito piuttosto che all’interesse dell’aggressore.
La legittima difesa implica un’aggressione ed una reazione, quindi i requisiti sono:
AGGRESSIONE:
· oggetto dell’attacco deve essere un diritto, di qualsiasi natura perché il codice non specifica ma parla solo dell’offesa che questo deve ricevere;
· la minaccia al diritto attaccato deve essere ingiusta, ovvero contraria all’ordinamento giuridico;
· deve trattarsi di un pericolo attuale, in quel momento, non la probabilità che debba accadere, perché in quel caso il soggetto leso può invocare l’intervento dello Stato;
REAZIONE:
· La reazione deve risultare necessaria per salvare il diritto minacciato;
· La reazione deve essere proporzionale all’offesa.
Importante: riforma 2006
All'articolo 52 è stato aggiunto dal Parlamento il 24 gennaio 2006 un comma 2 recante le disposizioni che seguono: « Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o altrui incolumità;
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.
La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale»
La riforma del 2006 ha introdotto dunque una presunzione assoluta (iuris et de iure) di proporzione fra difesa e offesa, nei casi di reazione avvenuta durante la commissione di delitti di violazione del domicilio ed in presenza di un pericolo di aggressione fisica. Inoltre al domicilio sono equiparati i luoghi di esercizio di attività economiche. Perché operi la presunzione di proporzione è necessario che ci si trovi :
- In uno dei casi previsti dall'articolo 614, commi 1 e 2 c.p;
- Che colui che pone in essere la legittima difesa abbia il diritto di trovarsi in quel luogo;
- Che vi sia un pericolo per l'incolumità della persona;
- Che la legittima difesa sia operata attraverso un 'arma o un altro strumento di coercizione; legittimamente detenuto da chi la adopera.
Se manca anche una di queste condizioni la presunzione di proporzione non opera; ciò non toglie che la legittima difesa possa essere comunque riconosciuta se la proporzione tra difesa ed offesa è effettivamente presente (art. 52 comma 1 c.p.).
LO STATO DI NECESSITA’
Lo stato di necessità è una causa di giustificazione prevista dal codice penale italiano all'art. 54: "Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo".
Per lungo tempo in dottrina si è ritenuto che la esimente in esame costituisse in realtà una causa di esclusione della colpevolezza. Si riteneva infatti che il presupposto di applicabilità dello stato di necessità fosse l'impossibilità di muovere un rimprovero a colui che, minacciato da una situazione di pericolo, non potesse tenere un comportamento diverso da quello effettivamente tenuto.
Una tale concezione è oggi superata in virtù del dato legislativo di cui all'art.54 che equipara la disciplina prevista per il caso in cui l'azione necessitata sia diretta a tutelare un diritto dell'agente, e la situazione in cui invece l'azione necessitata sia teleologicamente orientata a difendere un bene giuridico di una terza persona. In questo ultimo caso non può certo sostenersi una inesigibilità psicologica dell'agente, specie ove questi agisca per salvare i beni di un estraneo o di uno sconosciuto.
Alla stregua di questo ragionamento maggior fortuna ha avuto in dottrina la teoria che vede la ragione giustificatrice della esimente in esame nella mancanza di interesse dello Stato a salvaguardare l'uno o l'altro dei due beni in conflitto, dato che uno dei due dovrà certo soccombere. Si pensi al caso paradigmatico dello scalatore che sia costretto a recidere la corda che lo lega al compagno determinando così la morte ma al tempo stesso mettendo in salvo la propria vita.
Differenza tra stato di necessità e legittima difesa:
La scriminante in esame presenta numerosi punti di contatto con la esimente della legittima difesa. Se ne differenzia tuttavia per due ordini di motivi:
- In primo luogo l'azione necessitata nella legittima difesa si rivolge contro l'aggressore, mentre nella causa di giustificazione di cui all'art. 54 si rivolge contro un individuo innocente, che non ha dato causa alla situazione di pericolo.
- In secondo luogo l'azione necessitata nella legittima difesa deve tendere a salvaguardare qualsiasi diritto, laddove nello stato di necessità deve mirare ad evitare il pericolo attuale di un danno grave alla persona.
· Con il nome di causa di giustificazione, o scriminante, o esimente, si designa l'insieme delle facoltà o dei doveri derivanti da norme, situate in ogni luogo dell'ordinamento giuridico, che autorizzino o impongono la realizzazione di un fatto penalmente rilevante.
· Se una norma impone o facoltizza il fatto penalmente rilevante esso è lecito e non può essere irrogata alcuna punizione per esso. La presenza di una causa di giustificazione esclude l'antigiuridicità del fatto, cioè il suo rapporto di contraddizione con l'intero ordinamento giuridico.
· Non sarebbe razionale che il legislatore minacciasse da un lato l'utilizzo della pena tramite la norma penale e dall'altro obbligasse (minacciando a sua volta una pena in caso di mancanza) o lasciasse libero il cittadino di agire in quel modo.
· La causa di giustificazione dipende sovente da un potere attribuito dal diritto o in altri casi da un dovere, che, a maggior ragione, esclude l'illiceità dell'atto.
· La ragione per cui atti che in astratto costituirebbero reato sono invece giustificati è la mancanza di danno sociale degli atti stessi.
COSA SONO LE CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE
Le cause di giustificazione sono previste dal codice penale italiano agli artt. 50 e seguenti. Va tuttavia precisato che il codice Rocco non utilizza mai l'espressione tecnica cause di giustificazione, di matrice dottrinale, e preferisce parlare più genericamente di circostanze che escludono la pena, ampia categoria che ha finito per ricomprendere tutte le situazioni in presenza delle quali il codice qualifica un determinato soggetto non punibile: cause di giustificazione, cause di esclusione della colpevolezza, cause di non punibilità in senso stretto.
Sono cause di giustificazione espressamente previste dal codice penale:
- Il consenso dell'avente diritto. L'art. 50 c.p. stabilisce che non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne.
- L'esercizio di un diritto. L'art. 51 c.p. considera non punibile colui che abbia realizzato una condotta astrattamente sussumibile in una fattispecie di reato esercitando una facoltà riconosciutagli dall'ordinamento giuridico nel suo complesso.
- L'adempimento di un dovere: a norma dell'art.51 c.p. è esclusa la punibilità qualora una condotta astrattamente prevista come reato sia realizzata in adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità.
- La legittima difesa. Anticamente espressa dal brocardo latino vim vi repellere licet questa causa di giustificazione è prevista dall'art. 52 c.p. a tenore del quale "non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa".
- L'uso legittimo delle armi. ex art. 53 c.p. questa causa di giustificazione si riferisce al pubblico ufficiale che al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'Autorità.
- Lo stato di necessità. Anticamente espressa dal brocardo latino necessitas non habet legem, questa causa di giustificazione trova accoglimento nel codice penale all'art. 54 secondo cui "non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo".
· L'art 59 del codice penale al quarto comma prevede che "se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo."
· L'art. 55 prevede invece che "Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54,(cioè le cause di giustificazione) si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo."
Se cioè l'eccesso nelle cause di giustificazione è colposo (dovuto cioè a negligenza, imprudenza o imperizia o a violazione di norme, regolamenti, ordini o discipline) il fatto sarà punibile solo com delitto colposo. La colpa può essere presente sia nella valutazione della situazione scriminante sia nella fase esecutiva della condotta, non invece la norma che contiene la causa di giustificazione.
Se invece l'eccesso è volontario (doloso), la 'causa di giustificazione' non avrà nessun effetto sull'agente.
Infine se l'eccesso è incolpevole l'agente non sarà punibile a nessun titolo.